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OGGETTO: Detenzione suini per uso alimentare familiare in centro abitato capoluogo – CONFERMA DI VIGENZA ORDINANZA SINDACALE N. 01/2001 – IL SINDACO Premesso - che con Ordinanza n.ro 01 del 08.03.2001 prot. n. 823, venne regolamentata la detenzione dei suini per uso familiare alimentare all’interno del centro abitato del capoluogo; - che la stessa Ordinanza ancora ad oggi produce tutti i suoi effetti ed è da ritenersi pienamente vigente non essendo mai stata revocata né fatta oggetto di altro provvedimento di ritiro o sostituzione; - che, solo per mero scrupolo di chiarezza, ritiene opportuno e necessario rammentarla e ribadirla nel suo portato contenutistico, onde evitare possibili equivoche interpretazioni, circa la sua attuale vigenza, avendo avuto conoscenza di infrazioni ad essa incorse da parte di qualche cittadino;
TUTTO CIO’ PREMESSO, ribadisce integralmente il contenuto dell’ORDINANZA n.ro 1 del 08.03.2001 Prot. n. 823 ( la cui efficacia, come detto, non è mai venuta meno dal momento della sua adozione ), che viene qui solo ripetuto, al fine sopra specificato, ad ogni effetto e conseguenza: “ IL SINDACO Dato atto che vi è l’usanza da parte dei cittadini di questo Comune di detenere uno o più suini per uso alimentare familiare in ricoveri situati nell’agglomerato urbano; Evidenziato che tale pratica e in particolare nella stagione estiva, determina inconvenienti di natura igienico-sanitaria per i cittadini e per gli stessi animali detenuti; Vista la Legge del 29.03.1928 n.858 “Disposizione per la lotta contro le mosche” ed il decreto di attuazione del 20.05.1928; Visto il T.U. LL.SS. del 27.07.1934; Acquisito il parere del Servizio I.E.S.P. della ASL; ORDINA E’ consentita la detenzione dei suini per uso alimentare familiare (numero di capi max 3) in centro abitato, in idonei ricoveri, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 Settembre e il 30 Aprile. PRESCRIVE - I ricoveri per la detenzione dei suini per uso alimentare familiare nel centro abitato capoluogo non devono essere in comunicazione diretta con locali di abitazione; - I ricoveri devono essere idonei a garantire agli animali detenuti adeguati spazio, illuminazione e ventilazione; Gli effluenti di allevamento devono essere asportati giornalmente, nelle prime ore del giorno e comunque non oltre le ore 7,00 e, destinati ad uso agronomico”. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall’art. 7 bis del T.U.E.L. 267/2000. F.to IL SINDACO (Antonio TAMBURRINO)
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