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luned́ 25 febbraio 2008 |
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L’attività venatoria nella Regione Abruzzo è regolata dalla Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 2004. Tale attività può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di: 1. licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia; 2. polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi derivante dall’uso delle armi; 3. polizza assicurativa per gli infortuni corredati all’esercizio dell’attività venatoria; 4. tesserino venatorio regionale; 5. tesserino di abbattimento; 6. attestato di versamento della tassa regionale di concessione.
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Ultimo aggiornamento ( marted́ 16 settembre 2008 )
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