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Bonus Famiglia PDF Stampa E-mail

Con la Circolare 2/E del 3.2.2009 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al bonus straordinario in favore delle famiglie a basso reddito. Il bonus è concesso a condizione che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare abbiano percepito nell’anno 2008 redditi rientranti esclusivamente in una delle seguenti categorie:
1.    reddito di lavoro dipendente ex art. 49, comma 1, TUIR;
2.    redditi da pensione ex art. 49, comma 2, TUIR;
3.    redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, TUIR: compensi soci cooperative produzione e lavoro; redditi Co.Co.Co.; compensi lavori socialmente utili, assegni periodici al coniuge;
4.    redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, derivanti da attività commerciali e lavoro autonomo non esercitate abitualmente a condizione che gli stessi siano posseduti dal coniuge del richiedente e da altri familiari a carico;
5.    redditi fondiari ex art. 25 TUIR per un ammontare non superiore a € 2.500,00.

MISURA DEL BENEFICIO

Nr. componenti              Limite di reddito                           Ammontare bonus

1 (titolare di pensione)        15.000,00                                          200,00
2                                      17.000,00                                          300,00
3                                      17.000,00                                          450,00
4                                      20.000,00                                          500,00
5                                      20.000,00                                          600,00
Più di 5                              22.000,00                                        1.000,00
Con familiare a carico
portatore di handicap           35.000,00                                        1.000,00

TERMINI E MODALITA’ DI EROGAZIONE

La richiesta deve essere presentata al sostituto d’imposta (datore di lavoro( e all’ente pensionistico:
. entro il 28 febbraio 2009 per coloro che indicheranno il reddito riferito al periodo d’imposta 2007;
. entro il 31 marzo 2009 per coloro che indicheranno il reddito riferito al periodo d’imposta 2008;
qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d’imposta è necessario presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate:
. entro il 30 aprile 2009 per coloro che indicheranno il reddito riferito al periodo d’imposta 2007;
. entro il 30 giugno 2009 per coloro che indicheranno il reddito riferito al periodo d’imposta 2008.

TUTTI GLI INTERESSATI POSSONO USUFRUIRE DELLA CONSULENZA DEL SEGRETARIATO SOCIALE PRESENTE NEGLI UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DEL 2° E 4° MERCOLEDI’ DEL MESE.

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