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Individuazione terrreni per fotovoltaico |
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sabato 13 marzo 2010 |
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE PREMESSO Vista la delibera di CC n. 23 del 21.08.2009 recante gli Indirizzi alla Giunta Municipale ed all’Ufficio Tecnico Comunale per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica mediante concessione a ditte private. Considerato che il Comune di Montenerodomo intende procedere alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica al fine di aumentare le entrate correnti ed offrire migliori servizi ai cittadini, avvalendosi delle agevolazioni previste per gli enti locali dalla legge finanziaria 2008; Considerato che il Comune di Montenerodomo avendo già programmato la realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreno comunale, non dispone di ulteriori terreni di proprietà da destinare allo scopo; Ritenuto di verificare la possibilità di individuare aree private da destinare alla realizzazione di impianti anche mediante l’acquisizione del diritto di superficie da privati cittadini; Considerato che il terreno ricercato deve avere specifiche caratteristiche compatibili con la realizzazione degli impianti fotovoltaici per dimensioni, conformazione e disponibilità di rete elettrica. EMANA IL SEGUENTE AVVISO 1) Caratteristiche dell’impianto producibilità e bilancio economico. L’impianto da realizzare avrà potenza fino a circa 1000-2000 kWp e sarà del tipo non intergrato ai sensi del DM 19-02-2007. Esso occuperà una superficie di 2-3 ettari, per ogni 1000kWp, ed avrà una produzione media annua di energia elettrica di circa 1.250.000 kWh all’anno, per ogni MWp. 2) Forma della concessione. La concessione di terreno sarà regolata mediante contratto di cessione del diritto di superficie a tempo determinato regolarmente stipulato e registrato. 3) Corrispettivo per il concedente e durata della concessione Il concedente, selezionato secondo le modalità di seguito indicate, sarà compensato con un corrispettivo così come risulterà dalla procedura di selezione e comunque per un massimo di € 4.000,00 per ettaro per anno. Tale importo sarà corrisposto dopo il rilascio del terreno per inizio lavori, con cadenza annuale posticipata. La concessione avrà durata pari ad anni 20 (venti), oltre al periodo necessario all’esecuzione dei lavori. La concessione potrà essere rinnovata ad insindacabile giudizio e su semplice richiesta del Comune di Montenerodomo per un periodo non superiore ad ulteriori anni 10 (dieci) e non inferiore ad anni 5 (cinque). Nel periodo intercorrente tra la stipula del contratto definitivo e l’inizio dei lavori, il concedente riceverà una somma complessiva omnicomprensiva di € 500,00. |
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Ultimo aggiornamento ( sabato 13 marzo 2010 )
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venerdì 12 marzo 2010 |
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OGGETTO: Detenzione suini per uso alimentare familiare in centro abitato capoluogo – CONFERMA DI VIGENZA ORDINANZA SINDACALE N. 01/2001 – IL SINDACO Premesso - che con Ordinanza n.ro 01 del 08.03.2001 prot. n. 823, venne regolamentata la detenzione dei suini per uso familiare alimentare all’interno del centro abitato del capoluogo; - che la stessa Ordinanza ancora ad oggi produce tutti i suoi effetti ed è da ritenersi pienamente vigente non essendo mai stata revocata né fatta oggetto di altro provvedimento di ritiro o sostituzione; - che, solo per mero scrupolo di chiarezza, ritiene opportuno e necessario rammentarla e ribadirla nel suo portato contenutistico, onde evitare possibili equivoche interpretazioni, circa la sua attuale vigenza, avendo avuto conoscenza di infrazioni ad essa incorse da parte di qualche cittadino;
TUTTO CIO’ PREMESSO, ribadisce integralmente il contenuto dell’ORDINANZA n.ro 1 del 08.03.2001 Prot. n. 823 ( la cui efficacia, come detto, non è mai venuta meno dal momento della sua adozione ), che viene qui solo ripetuto, al fine sopra specificato, ad ogni effetto e conseguenza: “ IL SINDACO Dato atto che vi è l’usanza da parte dei cittadini di questo Comune di detenere uno o più suini per uso alimentare familiare in ricoveri situati nell’agglomerato urbano; Evidenziato che tale pratica e in particolare nella stagione estiva, determina inconvenienti di natura igienico-sanitaria per i cittadini e per gli stessi animali detenuti; Vista la Legge del 29.03.1928 n.858 “Disposizione per la lotta contro le mosche” ed il decreto di attuazione del 20.05.1928; Visto il T.U. LL.SS. del 27.07.1934; Acquisito il parere del Servizio I.E.S.P. della ASL; ORDINA E’ consentita la detenzione dei suini per uso alimentare familiare (numero di capi max 3) in centro abitato, in idonei ricoveri, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 Settembre e il 30 Aprile. PRESCRIVE - I ricoveri per la detenzione dei suini per uso alimentare familiare nel centro abitato capoluogo non devono essere in comunicazione diretta con locali di abitazione; - I ricoveri devono essere idonei a garantire agli animali detenuti adeguati spazio, illuminazione e ventilazione; Gli effluenti di allevamento devono essere asportati giornalmente, nelle prime ore del giorno e comunque non oltre le ore 7,00 e, destinati ad uso agronomico”. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall’art. 7 bis del T.U.E.L. 267/2000. F.to IL SINDACO (Antonio TAMBURRINO) |
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Ultimo aggiornamento ( venerdì 12 marzo 2010 )
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giovedì 18 febbraio 2010 |
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IL BONUS GAS è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell'abitazione di residenza. Il Bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale, se in presenza di un indicatore ISEE: - non superiore a 7.500 euro; - non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico). Per accedere alle agevolazioni il cittadino dovrà presentare domanda su apposita modulistica disponibile presso gli uffici comunali o sul sito del comune www.montenerodomo.net . Il richiedente dovrà necessariamente allegare: - l’attestazione ISEE ; - copia fattura per la fornitura del gas metano; - copia documento di identità in corso di validità. Per beneficiare del bonus con effetto retroattivo, cioè per l'anno 2009, le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2010. Dopo il 30 aprile si potrà comunque richiedere il beneficio per i dodici mesi successivi, ma non si avrà diritto al bonus retroattivo. Il Bonus Gas è valido 12 mesi. Entro due mesi dalla scadenza sarà necessario inoltrare una richiesta di rinnovo. Il Bonus Gas è cumulabile con il Bonus elettrico, la riduzione sulle bollette dell'energia elettrica già introdotta a sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disagio.
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Ultimo aggiornamento ( giovedì 18 febbraio 2010 )
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sabato 13 febbraio 2010 |
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Prot. n. 366 Montenerodomo, 13/02/2010 AVVISO PUBBLICO IL SINDACO Al fine di prevenire la presenza sul territorio comunale di cani vaganti, ed evitare molestie provocate dagli stessi animali all’interno dei quartieri abitati RICORDA 1. Ogni proprietario di cani è direttamente responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso; 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume le responsabilità per il relativo periodo; 3. Tutti i proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, di cani sono tenuti a far identificare il proprio cane con un microchip, ed ad iscriverlo all’Anagrafe Canina della propria ASL di appartenenza entro 60 giorni dalla nascita o comunque entro 5 giorni dalla data di acquisto o dell’inizio della detenzione; 4. Tutti i proprietari e detentori di cani, devono denunciare la nascita di cuccioli entro 60 giorni dopo il parto indicandone il sesso, l’eventuale numero dei morti e la destinazione dei cuccioli; 5. I proprietari e i detentori devono denunciare all’anagrafe canina della ASL di competenza, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dell’evento: Lo smarrimento accidentale del cane (immediatamente se trattasi di cane dall’indole aggressiva); La sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all’autorità giudiziaria; La cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario; La morte del cane, allegando il certificato veterinario; La variazione di residenza. 6. Durante le uscite su strade, piazze e sentieri, nei giardini pubblici i cani devono essere costantemente tenuti al guinzaglio e provvisti di museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; 7. I proprietari ed i detentori di cani hanno l’obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto; 8. E’ vietato a chiunque l’abbandono dei cani e di qualsiasi animale comunque detenuto; 9. E’ vietato maltrattare ed abbandonare gli animali; 10. Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla polizia locale per l’attivazione dell’intervento di cattura. Il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato come a seguito: Art. 544 ter del C.P. (maltrattamento di animali) Reclusione da 3 mesi ad un anno o multa da € 3.000 a € 15.000; Art. 672 del C.P. (omessa custodia e malgoverno di animali) Sanzione amministrativa da € 25 a € 258; Art. 727 del C.P. (abbandono di animali) Arresto fino ad un anno o ammenda da € 1.000 a € 10.000. Le autorità di pubblica sicurezza preposti alla vigilanza provvederanno all’accertamento delle infrazioni ai sensi dell’art. 23 della L. R. n. 86/1999. Tutti i possessori o detentori di cani sono invitati a mettersi in regola con l’iscrizione degli stessi animali all’anagrafe canina. AVVISA a tal fine, che SABATO 6 MARZO 2010, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00, presso il Garage comunale in Via Petrarca, sarà presente un Veterinario della ASL di Lanciano per effettuare l’iscrizione all’anagrafe canina di tutti i cani non ancora registrati.Tutti i cittadini proprietari di cani sono, pertanto, invitati ad approfittare del SERVIZIO COMPLETAMENTE GRATUITO. scarica l' AVVISO F.to IL SINDACO (Antonio TAMBURRINO) |
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Ultimo aggiornamento ( sabato 13 febbraio 2010 )
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sabato 13 febbraio 2010 |
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Piazza B.Croce, n .1 66010 Montenerodomo (Ch) – C.F. Partita Iva 00253540694 Tel. 0872/960109 Fax. 0872/960058 Sito www.montenerodomo.net – E mail
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
Prot. n. 356 Montenerodomo, 12.02.2010
Oggetto: AVVISO
IL SINDACO INFORMA LA CITTADINANZA
Che la Società Calderai Gas, gestore della vendita del gas metano, dando seguito alla decisione dei 4 comuni soci, ha autorizzato il pagamento delle bollette mediante domiciliazione bancaria. Tutti gli interessati, per attivare la procedura, devono recarsi presso gli Uffici postali o Istituti Bancari dove hanno aperto il proprio conto corrente, muniti dell’apposita comunicazione inserita nella prossima bollettazione, in fase di spedizione, e dell’ultima bolletta e firmare l’apposito modulo di richiesta.
Si comunicano di seguito i dati necessari per l’attivazione: CODICE SIA: 00006 Codice assegnato al debitore:vedi numero matricola misuratore riportato in bolletta IBAN CONTO SOCIETA’: IT06X0760115500000056015944. F.to IL SINDACO Antonio TAMBURRINO |
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Ultimo aggiornamento ( sabato 13 febbraio 2010 )
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